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Ordinanza — n. 35195/2021 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility where plea bargain did not include suspended sentence request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35195/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the defendant's request for a plea bargain never included a request for a suspended sentence. The prosecution explicitly refused consent to the suspended sentence component, meaning the lower court's judgment accurately reflected the actual agreement reached. Consequently, the appeal lacked merit as it alleged a violation of the terms of the settlement.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the challenged judgment correctly implements a plea bargain that did not encompass the specific sentencing measure requested by the defendant.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain terms suspended sentence prosecutor consent manifestly unfounded sospensione di pena pene condizionali pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Scianna Francesca, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 26/11/2020 pronunciata dal Tribunale di Marsala ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIANNA FRANCESCA nato a BENTIVOGLIO il 10/02/1999 avverso la sentenza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Scianna Francesca, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 26/11/2020 pronunciata dal Tribunale di Marsala ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione e difetto di correlazione tra richiesta di patteggiamento e sentenza impugnata. La ricorrente sostiene di avere avanzato richiesta di patteggiamento con cui si chiedeva anche la sospensione condizionale della pena che, invece, il giudice non concedeva senza dare adeguata motivazione.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile manifestamente infondato là dove afferma che la richiesta di patteggiamento comprendeva anche la concessione della sospensione condizionale della pena. In realtà, dal verbale di udienza del 26/11/2020 risulta che il Pubblico ministero non ha prestato il proprio consenso alla concessione della sospensione condizionale della pena, ancorché subordinata al risarcimento del danno. Da ciò discende che -diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente- la concessione della sospensione condizionale della pena non era parte dell'accordo raggiunto dalle parti e che la sentenza impugnata è l'esatta espressione di tale accordo, rispetto al quale vi è stata piena adesione. Da qui la manifesta infondatezza del ricorso.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna M