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Ordinanza — n. 35194/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35194/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35194/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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HUDOROVICH ELIA, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 19/7/2018 della Corte di appello di Brescia che ha parzialmente riformato la sentenza in data 6/4/2017 del Tribunale di Bergamo, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod.pen., rideterminando la pena inflitta per il reato contestato al capo B), concedendo la sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del danno. Deduce: 1.1. Omessa motivazione in relazione al motivo di gravame con cui si prospettava la configurabilità di un'appropriazione indebita e non di una truffa. 1.2. Violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 495, cod.pen. Secondo la difesa l'imputato potrebbe non aver compreso bene le domande rivoltegli per telefono dal Maresciallo dei Carabinieri.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35194/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 61, n. 7, cod.pen., rideterminando la pena inflitta per il reato contestato al capo B), concedendo la sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del danno. Deduce: 1.1. Omessa motivazione in relazione al motivo di gravame con cui si prospettava la configurabilità di un'appropriazione indebita e non di una truffa. 1.2. Violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 495, cod.pen. Secondo la difesa l'imputato potrebbe non aver compreso bene le domande rivoltegli per telefono dal Maresciallo dei Carabinieri.

Parole chiave

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accuse di truffa falsa dichiarazione della parte false indicazioni su attività commerciali sviamento della giustizia falsità ideologica in documenti procedura per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH ELIA nato a VENARIA REALE il 25/05/1981 avverso la sentenza del 19/07/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. HUDOROVICH ELIA, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 19/7/2018 della Corte di appello di Brescia che ha parzialmente riformato la sentenza in data 6/4/2017 del Tribunale di Bergamo, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod.pen., rideterminando la pena inflitta per il reato contestato al capo B), concedendo la sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del danno. Deduce: 1.1. Omessa motivazione in relazione al motivo di gravame con cui si prospettava la configurabilità di un'appropriazione indebita e non di una truffa. 1.2. Violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 495, cod.pen. Secondo la difesa l'imputato potrebbe non aver compreso bene le domande rivoltegli per telefono dal Maresciallo dei Carabinieri.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Il motivo relativo all'omessa motivazione sulla qualificazione del fatto quale appropriazione indebita si sostanzia nella generica prospettazione di una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello che -nel ritenere configurata la truffa- ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto). 2.2. Il secondo motivo di ricorso, poi, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigl