Ordinanza — n. 35192/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABEN OUAHADA HABIB, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 15/11/2019 della Corte di appello di Brescia che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la sentenza in data 5/4/2018 del Tribunale di Mantova, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduce la mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 133, cod.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35192/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduce la mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 133, cod.pen..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN OUAHADA HABIB nato il 23/12/1984 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. BEN OUAHADA HABIB, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 15/11/2019 della Corte di appello di Brescia che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la sentenza in data 5/4/2018 del Tribunale di Mantova, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduce la mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 133, cod.pen..
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione di omessa applicazione dei criteri di cui all'art. 133, cod.pen. del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione, con la conseguente indeterminatezza e aspecificità dell'impugnazione. Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime argomentazioni di merito disattese dalla Corte di appello.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est.