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Ordinanza — n. 35191/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35191/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35191/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CIPOLLINA MAURIZIO, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 3/6/2019 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la sentenza in data 6/10/2019 del Tribunale di Bergamo, che lo aveva condannato per i reati di ricettazione e truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla prescrizione. Secondo il ricorrente la prescrizione andava valutata tenendo conto della pena stabilita dall'art. 648, comma secondo, cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35191/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla prescrizione. Secondo il ricorrente la prescrizione andava valutata tenendo conto della pena stabilita dall'art. 648, comma secondo, cod.pen.

Parole chiave

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truffa aggravata recidiva nell'infrazione modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena pena pecuniaria non riscuotibile infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Va rimarcato, infatti, che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista da tale norma del secondo comma dell'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLINA MAURIZIO nato a MILANO il 12/03/1972 avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. CIPOLLINA MAURIZIO, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 3/6/2019 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la sentenza in data 6/10/2019 del Tribunale di Bergamo, che lo aveva condannato per i reati di ricettazione e truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla prescrizione. Secondo il ricorrente la prescrizione andava valutata tenendo conto della pena stabilita dall'art. 648, comma secondo, cod.pen.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Va rilevato, infatti, come il ricorrente individui erratamente il massimo edittale da utilizzare quale parametro per il calcolo della prescrizione, quello indicato dall'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Va rimarcato, infatti, che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista da tale norma del secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo», (Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Pre