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Ordinanza — n. 35190/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35190/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35190/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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MAHMOUD ELSAYED ABDELRAHMAN MONSEN, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/12/2018 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la sentenza in data 12/2/2019 del Tribunale di Bergamo, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 474, cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla contraffazione dei cellulari e all'identità dell'autore del reato.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 474 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35190/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 474, cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla contraffazione dei cellulari e all'identità dell'autore del reato.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la sfera personale riservata servizi di telecomunicazione licenza per antenna di telefonia messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 474 cod. pen
Tale assunto va nel senso contrario alla assolutamente consolidata giurisprudenza di legittimità in forza della quale «integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMOUD ELSAYED ABDELRAHMAN MONSEN nato il 02/02/1984 avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. MAHMOUD ELSAYED ABDELRAHMAN MONSEN, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/12/2018 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la sentenza in data 12/2/2019 del Tribunale di Bergamo, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 474, cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla contraffazione dei cellulari e all'identità dell'autore del reato.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative di quelle proposte con il gravame e disattese dalla Corte di appello che ha spiegato perché doveva ritenersi configurata la falsità dei cellulari e che ha illustrato gli elementi convergenti nel senso della responsabilità. 2.1. A fronte di ciò, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.2.

Va rilevata, inoltre, la manifesta infondatezza della deduzione difensiva che sembra evocare la non configurabilità del reato in presenza di un falso grossolano. Tale assunto va nel senso contrario alla assolutamente consolidata giurisprudenza di legittimità in forza della quale «integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art.474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno», (Sez. 2 - , Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814 - 01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est