Ordinanza — n. 35188/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIannarelli juri, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 24/11/2020 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data 19/5/2020 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di rapina. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 114, cod.pen. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante in questione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35188/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di rapina. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 114, cod.pen. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante in questione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNARELL1 JURI nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 14/04/1987 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Iannarelli juri, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 24/11/2020 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data 19/5/2020 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di rapina. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 114, cod.pen. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante in questione.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative delle questioni di merito già affrontate e risolte della Corte di appello che le ha disattese spiegando le ragioni che l'hanno indotta a ritenere essenziale la partecipazione di Iannarelli al reato, così escludendo la configurazione dell'attenuante di cui all'art. 114, cod.pen. 2.1. A fronte di ciò, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il C