Sentenza — n. 35187/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFortunato Elio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 9/9/2020 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data 26/9/2017 del Tribunale di Benevento, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla sussistenza di artifici e raggiri; 1.2. Violazione degli artt. 497 e 197, cod.proc.pen. in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile; 1.3. Omessa attività istruttoria, nella specie del conferimento di una perizia calligrafica. 1.4. Mancata condanna della parte civile al risarcimento del danno subito dall'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35187/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla sussistenza di artifici e raggiri; 1.2. Violazione degli artt. 497 e 197, cod.proc.pen. in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile; 1.3. Omessa attività istruttoria, nella specie del conferimento di una perizia calligrafica. 1.4. Mancata condanna della parte civile al risarcimento del danno subito dall'imputato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO ELIO nato a MORCONE il 25/04/1953 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fortunato Elio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 9/9/2020 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data 26/9/2017 del Tribunale di Benevento, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla sussistenza di artifici e raggiri; 1.2. Violazione degli artt. 497 e 197, cod.proc.pen. in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile; 1.3. Omessa attività istruttoria, nella specie del conferimento di una perizia calligrafica. 1.4. Mancata condanna della parte civile al risarcimento del danno subito dall'imputato.
2. La parte civile Russo Pietro ha depositato conclusioni scritte per mezzo del proprio difensore 3. Ciò premesso, La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante il 29/5/2021 con dichiarazione resa personalmente davanti ai Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere e raccolta in un verbale sottoscritto dalla stessa persona offesa, con contestuale accettazione del querelato. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi richiesti per la configurazione della fattispecie estintiva, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Presidente