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Ordinanza — n. 35186/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35186/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35186/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Lungu Marius Cosmin, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 3/11/2020 della Corte di appello di Roma che ha riformato la la sentenza in data 1/2/2016 del Tribunale di Roma, assolvendolo per il reato di lesioni contestato al capo B) e rideterminando la pena per i reati di tentativo di rapina impropria e di danneggiamento contestati ai capi A) e C). Deduce: 1.1. Violazione dì legge e omessa motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il fatto andava più correttamente ricondotto all'ipotesi del furto. Denuncia, altresì, l'omessa motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla configurabilità dell'art. 62, n. 4, cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35186/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. Violazione dì legge e omessa motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il fatto andava più correttamente ricondotto all'ipotesi del furto. Denuncia, altresì, l'omessa motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla configurabilità dell'art. 62, n. 4, cod.pen.

Parole chiave

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tentata rapina altri reati commisurazione della pena per rapina delitto infrazione privilegiata risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGU MARIUS COSMIN nato il 06/09/1987 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lungu Marius Cosmin, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 3/11/2020 della Corte di appello di Roma che ha riformato la la sentenza in data 1/2/2016 del Tribunale di Roma, assolvendolo per il reato di lesioni contestato al capo B) e rideterminando la pena per i reati di tentativo di rapina impropria e di danneggiamento contestati ai capi A) e C). Deduce: 1.1. Violazione dì legge e omessa motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il fatto andava più correttamente ricondotto all'ipotesi del furto. Denuncia, altresì, l'omessa motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla configurabilità dell'art. 62, n. 4, cod.pen.

2. Ciò premesso, H ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative delle questioni di merito già affrontate e risolte della Corte di appello che le ha disattese confermando la qualificazione giuridica quale tentativo di rapina impropria (sottolineando come fosse stata provata la colluttazione finalizzata a garantirsi l'impunità) e ha illustrato le ragioni che l'hanno condotta a negare le circostanze attenuanti generiche e la misura della pena. 2.1. A fronte di ciò, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.2. una specifica ragione di inammissibilità va rilevata con riguardo alla denuncia di omessa motivazione in relazione all'art. 62, n. 4, cod.pen., al cui riguardo non si rinvengono censure nell'atto di gravame, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

Vale a tal proposito ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il