Ordinanza — n. 35184/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANeri Roberto, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza i'bze in data 13/10/2020 della Corte di appello di Roma cheOformato la sentenza in data U 30/5/2019 del Tribunale di Roma, assolvendolo per la ricettazione contestata al capo A) e rideterminando la pena per le residue ipotesi di ricettazione contestate al capo B). Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in relazione ai fatti contestati al capo B). 1.2. Erronea applicazione della legge penale e motivazione carente in relazione alla recidiva, per omessa valutazione delle circostanze dedotte con il gravame.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35184/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente e che fa venire in rilievo la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI ROBERTO nato a ROMA il 07/04/1958 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Neri Roberto, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza i'bze in data 13/10/2020 della Corte di appello di Roma cheOformato la sentenza in data U 30/5/2019 del Tribunale di Roma, assolvendolo per la ricettazione contestata al capo A) e rideterminando la pena per le residue ipotesi di ricettazione contestate al capo B). Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in relazione ai fatti contestati al capo B). 1.2. Erronea applicazione della legge penale e motivazione carente in relazione alla recidiva, per omessa valutazione delle circostanze dedotte con il gravame.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime argomentazioni di merito disattese dalla Corte di appello. Vengono riproposte, infatti, le medesime questioni proposte con il gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello che ha puntualmente illustrato gli elementi convergenti nel senso della responsabilità e ha ritenuto configurata la recidiva in ragione dei numerosi precedenti penali specifici, tali da far ritenere che la ricettazione per cui è giudizio fosse sintomatica di una maggiore pericolosità.
A fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente e che fa venire in rilievo la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.1.
Va inoltre rilevato che gli elementi indicati dalla difesa al fine di escludere la configurabilità della recidiva sono stati evidentemente ritenuti recessivi rispetto a quelli presi in considerazione. A tal riguardo va considerato che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.
Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto).
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021