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Ordinanza — n. 35182/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35182/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35182/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pllumaj Paulin, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 25/2/2020 della Corte di appello di Perugia chevparzialmente riformato la sentenza in data 23/7/2018 del Tribunale di Perugia, riconoscendo circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittagli per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione della legge penale sostanziale, erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. A tal riguardo il ricorrente si duole della revoca dell'escussione del teste Barili Paolo a opera del giudice di primo grado, con la conseguente impossibilità di una corretta ricostruzione dei fatti. Difende, poi, la correttezza della propria ricostruzione dei fatti.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35182/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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azione revocatoria esclusione del testimone ricusazione del pubblico ministero restituzione in pristino diritto a un ricorso effettivo revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLLUMAJ PAULIN nato il 24/04/1981 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pllumaj Paulin, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 25/2/2020 della Corte di appello di Perugia chevparzialmente riformato la sentenza in data 23/7/2018 del Tribunale di Perugia, riconoscendo circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittagli per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione della legge penale sostanziale, erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. A tal riguardo il ricorrente si duole della revoca dell'escussione del teste Barili Paolo a opera del giudice di primo grado, con la conseguente impossibilità di una corretta ricostruzione dei fatti. Difende, poi, la correttezza della propria ricostruzione dei fatti.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime argomentazioni di merito disattese dalla Corte di appello. Vengono riproposte, infatti, le medesime questioni proposte con il gravame, tutte riconducibili all'affermazione di responsabilità, affrontate e risolte dalla Corte di appello che ha confermato la colpevolezza per la ricettazione validando le motivazioni a tal proposito spese dal giudice di primo grado, così implicitamente negando ogni decisività alle dichiarazioni della persona offesa e non condividendo la ricostruzione alternativa offerta dal ricorrente.

A fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata, avendo fatto esatta applicazione del principio di diritto in forza del quale il possesso ingiustificato di un bene proveniente da delitto consente di ritenere sussistente anche l'elemento psicologico del reato, oltre che l'evidente materialità dello stesso (cfr. tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01).

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Con