Ordinanza — n. 35181/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAArnetta Sergio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 29/9/2020 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza in data 16/2/2018 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza in punto di determinazione della pena, negazione delle circostanze attenuanti generiche e di riconoscimento della recidiva. Chiede -altresì- che venga riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 131-bis, cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35181/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza in punto di determinazione della pena, negazione delle circostanze attenuanti generiche e di riconoscimento della recidiva. Chiede -altresì- che venga riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 131-bis, cod.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNETTA SERGIO nato a PALERMO il 17/04/1972 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Arnetta Sergio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 29/9/2020 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza in data 16/2/2018 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza in punto di determinazione della pena, negazione delle circostanze attenuanti generiche e di riconoscimento della recidiva. Chiede -altresì- che venga riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 131-bis, cod.pen.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione di eccessività della pena, di riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e di non configurabilità della recidiva del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione, con la conseguente indeterminatezza e aspecificità dell'impugnazione. Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime argomentazioni di merito disattese dalla Corte di appello. 2.1. Va, poi, rilevato che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, cod.pen. non può essere avanzata alla Corte di cassazione, atteso che la riconoscibilità di tale ipotesi di esclusione della punibilità implica valutazioni di merito che sono precluse al giudice della legittimità.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere es