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Ordinanza — n. 35180/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35180/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35180/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pellegrino Francesco, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 9/1/2017 della Corte di appello di Ancona che confermato la sentenza in data 27/4/2015 del Tribunale di Fermo, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione della legge penale sostanziale, erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. A tal riguardo il ricorrente assume la mancanza di prova, la violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. e l'insanabile contrasto della decisione con una serie di atti acquisiti al giudizio. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 43, cod.pen. e vizio di motivazione. Con il secondo motivo di ricorso e si assume e si ribadisce l'assenza del profitto e della consapevolezza della provenienza delittuosa della res furtiva. 1.3. Erronea applicazione di una norma processuale, quale l'art. 533, cod.proc.pen. e vizio di motivazione. A tal proposito si sostiene la violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35180/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente reati contro il patrimonio eccezione di illegalità ripetizione dell'indebito impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
A tal riguardo il ricorrente assume la mancanza di prova, la violazione dell'art. 192, cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO FRANCESCO nato a CIRO MARINA il 05/10/1962 avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pellegrino Francesco, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 9/1/2017 della Corte di appello di Ancona che confermato la sentenza in data 27/4/2015 del Tribunale di Fermo, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione della legge penale sostanziale, erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. A tal riguardo il ricorrente assume la mancanza di prova, la violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. e l'insanabile contrasto della decisione con una serie di atti acquisiti al giudizio. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 43, cod.pen. e vizio di motivazione. Con il secondo motivo di ricorso e si assume e si ribadisce l'assenza del profitto e della consapevolezza della provenienza delittuosa della res furtiva. 1.3. Erronea applicazione di una norma processuale, quale l'art. 533, cod.proc.pen. e vizio di motivazione. A tal proposito si sostiene la violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime argomentazioni di merito disattese dalla Corte di appello. Vengono riproposte, infatti, le medesime questioni proposte con il gravame, tutte riconducibili all'affermazione di responsabilità, affrontate e risolte dalla Corte di appello che ha confermato la colpevolezza per la ricettazione, sottolineando come l'imputato non avesse offerto spiegazione circa il possesso dei beni rinvenuti nel balcone della sua dimora. A fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente e che fa venire in rilievo la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata, avendo fatto esatta applicazione del principio di diritto in forza del quale il possesso ingiustificato di un bene proveniente da delitto consente di ritenere sussistente anche l'elemento psicologico del reato, oltre che l'evidente materialità dello stesso (cfr. tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyennang, Rv. 268643 - 01).Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.

Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.1. Va inoltre rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data