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Ordinanza — n. 35178/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35178/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35178/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Leone Antonio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 11/11/2020 della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza in data 23/5/2019 del Tribunale di Milano, escludendo la recidiva e riducendo la pena inflittagli per i reati detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione. Deduce: 1.1. Illogicità della sentenza in riferimento alla valutazione dei dati investigativi con riguardo a entrambi i reati. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che le emergenze dibattimentali sono state valutate in maniera incompleta, omissiva ed errata dalla Corte di appello.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35178/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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ritiro della querela penale porto abusivo di armi allontanamento malgrado rischio di persecuzione detenzione illecita eccezione di illegalità restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ANTONIO nato a TAVIANO il 30/08/1964 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Leone Antonio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 11/11/2020 della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza in data 23/5/2019 del Tribunale di Milano, escludendo la recidiva e riducendo la pena inflittagli per i reati detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione. Deduce: 1.1. Illogicità della sentenza in riferimento alla valutazione dei dati investigativi con riguardo a entrambi i reati. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che le emergenze dibattimentali sono state valutate in maniera incompleta, omissiva ed errata dalla Corte di appello.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché con esso vengono riproposte, le medesime questioni affrontate e risolte dalla Corte di appello che ha confermato la penale responsabilità per entrambi i reati e avverso le cui motivazioni non vengono rivolte violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il