Ordinanza — n. 35177/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAmante Franco, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 5/11/2020 della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza in data 5/6/2019 del Tribunale di Milano, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 707, cod.pen. contestato al capo B) perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena inflitta per il residuo reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla motivazione della prescrizione con riguardo al capo B). A tal riguardo il ricorrente assume che la Corte di appello ha errato nel ritenere che il reato si fosse prescritto in cinque anni giacchè, in assenza di atti interruttivi, esso doveva considerarsi in quattro anni. 1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35177/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche in questo caso, in relazione a tutti tali temi, il ricorrente offre una valutazione alternativa delle emergenze processuali, antagonista a quella dei giudici di merito, così proponendo questioni di merito, precluse in sede di legittimità. Valga, a tal proposito, quanto esposto al § 1.2. 2.3.3. A ciò deve aggiungersi che tali questioni (di merito) sono esposte senza che siano esposti reali rilievi critici alle motivazioni della sentenza impugnata che, di fatto, viene ignorata, così venendosi a configurare anche il difetto di specificità del motivo.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANTE FRANCO nato a LEGNANO il 10/04/1996 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Amante Franco, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 5/11/2020 della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza in data 5/6/2019 del Tribunale di Milano, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 707, cod.pen. contestato al capo B) perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena inflitta per il residuo reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla motivazione della prescrizione con riguardo al capo B). A tal riguardo il ricorrente assume che la Corte di appello ha errato nel ritenere che il reato si fosse prescritto in cinque anni giacchè, in assenza di atti interruttivi, esso doveva considerarsi in quattro anni. 1.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha considerato una serie di elementi conducenti nel senso della configurazione del furto, quale il fatto che Amante era un soggetto pregiudicato per sole condotte furtive ed era stato trovato con arnesi atti allo scasso. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 2.1. Il primo motivo di è inammissibile per carenza di interesse. Le Sezioni Unite penali hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, Sentenza n. 8763 del 25/11/2016 Cc., dep. 22/02/2017, Attanasio, Rv. 269199 - 01). L'interesse all'impugnazione deve dunque necessariamente presentare le caratteristiche della concretezza e dell'attualità: il che si realizza quando, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Nel caso concreto il ricorrente neanche enuncia quale sarebbe il vantaggio che gli deriverebbe ove si rilevasse la correttezza della sua deduzione, visto che nessun beneficio ulteriore potrebbe perseguire ove il reato si fosse estinto in quattro anni e non in cinque.
A ciò si aggiunga che la deduzione è inammissibile anche perché manifestamente infondata. Va rilevato, infatti, che nel caso concreto si è senz'altro avuto un atto interruttivo, costituito dal decreto di citazione diretta a giudizio, con la conseguenza che la Corte di appello ha correttamente aumentato di un quarto (di un anno) il termine di prescrizione previsto per le contravvenzioni (quattro anni), e ha ritenuto il reato estinto per il decorso di cinque anni. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
La Corte di appello ha ritenuto configurata la ricettazione facendo corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale il possesso ingiustificato di un bene proveniente da delitto consente di ritenere sussistente anche l'elemento psicologico del reato, oltre che l'evidente materialità dello stesso (cfr. tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyennang, Rv. 268643 - 01). A fronte di ciò, il motivo non è volto a sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia, anche con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.3.
I motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio, alle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena sono inammissibili sia perché propongono questioni di merito, sia perché aspecifici. 2.3.1. La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche valorizzando le modalità della condotta e l'assenza di condotte riparatorie; ha ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice (così dovendosi intendere richiamata la motivazione sul punto della sentenza di primo grado); ha escluso la concedibilità della sospensione condizionale della pena avendo riguardo ai precedenti penali dell'imputato.}-\.N.c),1•-5,._., 2.3.2.
Anche in questo caso, in relazione a tutti tali temi, il ricorrente offre una valutazione alternativa delle emergenze processuali, antagonista a quella dei giudici di merito, così proponendo questioni di merito, precluse in sede di legittimità. Valga, a tal proposito, quanto esposto al § 1.2. 2.3.3. A ciò deve aggiungersi che tali questioni (di merito) sono esposte senza che siano esposti reali rilievi critici alle motivazioni della sentenza impugnata che, di fatto, viene ignorata, così venendosi a configurare anche il difetto di specificità del motivo.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa