Ordinanza — n. 35176/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARecupero Carmelo, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 2/12/2020 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 6/3/2018 del Tribunale di Monza, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. • 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. e contraddittorietà della motivazione. 1.3. Omessa motivazione in relazione alla richiesta di valutare la condotta alla stregua dell'art. 372, cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35176/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va inoltre rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECUPERO CARMELO nato a PIAZZA ARMERINA il 18/02/1962 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Recupero Carmelo, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 2/12/2020 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 6/3/2018 del Tribunale di Monza, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. • 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. e contraddittorietà della motivazione. 1.3. Omessa motivazione in relazione alla richiesta di valutare la condotta alla stregua dell'art. 372, cod.pen.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile per plurime, autonome ragioni: 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce dell'ormai risalente e assolutamente consolidato orientamento di legittimità in forza del quale «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti.
Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230). L'applicazione di tali principi al caso concreto mostra la manifesta infondatezza del motivo, ove si consideri che la Corte di appello, pur non essendo tenuta a motivare circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha egualmente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto superfluo l'ascolto della telefonata del 20/11/2014. 2.2.
Va inoltre rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.
e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 2.3. Le argomentazione diffusamente esposte nei motivi di ricorso, poi, propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia, anche con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.4.
Infine, va rilevata l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'ultimo motivo di ricorso, ove si consideri che la Corte di appello, ritenendo il concorso di Recupero nella rapina ha evidentemente escluso -sia pure implicitamente- la possibilità di configurare il reato di cui all'art. 372, cod.pen., ove si consideri che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.
Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto).
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci