Ordinanza — n. 35175/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACapuano Francesco, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/12/2020 della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza in data 24/1/2020 del Tribunale di Milano, riqualificando il fatto ai sensi degli artt. 635, 625 n.2 e n. 7 cod.pen., concedendo circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e rideterminando la pena. Deduce: 1.1. Mancanza o illogicità della motivazione. La doglianza si rivolge alla qualificazione giuridica del fatto, osservandosi come nel caso concreto la scalfitura provocata all'autovettura fosse così esigua da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa o un deterioramento di una certa consistenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35175/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché non è volto evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia, anche con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO FRANCESCO nato a NAPOLI il 13/09/1973 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Capuano Francesco, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/12/2020 della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza in data 24/1/2020 del Tribunale di Milano, riqualificando il fatto ai sensi degli artt. 635, 625 n.2 e n. 7 cod.pen., concedendo circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e rideterminando la pena. Deduce: 1.1. Mancanza o illogicità della motivazione. La doglianza si rivolge alla qualificazione giuridica del fatto, osservandosi come nel caso concreto la scalfitura provocata all'autovettura fosse così esigua da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa o un deterioramento di una certa consistenza.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché non è volto evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia, anche con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/1.0/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna