Italian Court dismisses appeal for receipt crime due to inadmissibility and lack of new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alfred Lekaj's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing his psychological element and failed to apply the principle of favor rei regarding insufficient evidence. The court rejected these claims as they merely reiterated arguments from the original trial without presenting new legal violations or factual disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they fail to demonstrate a violation of law or a manifest illogicality in the judgment, merely repeating arguments already rejected by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKAJ ALFRED nato il 07/11/1989 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Lekaj Alfred, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 17/12/2020 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 10/1/2017 del Tribunale di Varese, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione e omessa motivazione in relazione al concorso dell'imputato al reato contestato. Secondo la difesa i giudici di merito hanno errato nel ritenere che -ai fini del concorso nel reato di ricettazione- fosse indifferente chi si trovasse alla guida dell'autovettura. 1.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, cod.pen. e per insufficienza della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. In questo caso si denuncia l'insufficienza della motivazione spesa dai giudici di merito per ritenere la sussistenza dell'elemento psicologico. 1.3. Violazione di legge per la mancata applicazione del principio del favor rei. Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che -in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria- i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere e che, non facendolo, hanno violato la regola del favor rei.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 2.1. L'inammissibilità deriva -in primo luogo- dalla manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione diffusamente enunciata in tutti e tre i motivi di ricorso. La Corte di appello, al contrario, ha dato puntuale risposta a tutti i quesiti sollevati con il gravame e ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto Lekaj concorrente nella ricettazione dell'autovettura, ha puntualizzato perché ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico e ha -dunque- ritenuto pienamente provata la responsabilità dell'odierno ricorrente. 2.2.
A ciò si aggiunga che -a fronte di una motivazione siffatta- il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto i motivi reiterano le medesime argomentazioni di merito sollevate con il gravame e -al contempo- non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia, anche con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Anto