Ordinanza — n. 35173/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAManna Mirko, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 9/10/2020 della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza in data 14/11/2017 del Tribunale di Varese, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 640, cod.pen. e rideterminando la pena inflittagli. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole della mancata applicazione del minimo edittale della pena e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, pur in presenza di elementi che avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a riconoscerne la prevalenza, anche considerando il programma di reinserimento intrapreso da Manna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35173/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNA MIRKO nato a BUSTO ARSIZIO il 13/05/1989 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manna Mirko, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 9/10/2020 della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza in data 14/11/2017 del Tribunale di Varese, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 640, cod.pen. e rideterminando la pena inflittagli. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole della mancata applicazione del minimo edittale della pena e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, pur in presenza di elementi che avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a riconoscerne la prevalenza, anche considerando il programma di reinserimento intrapreso da Manna.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 2.1. Anzitutto, la doglianza relativa al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è affatto priva di correlazione visto che il ricorrente aspira a raggiungere un obiettivo già riconosciutogli dalla Corte di appello, che -nel determinare la pena- ha previsto una riduzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche, così che il giudizio di equivalenza di cui si duole il ricorrente non trova riscontro in atti. 2.2. Con riguardo alla misura della pena, poi, il ricorso si risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione di eccessività della pena del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione. 2.3.
Entrambi i rilievi portano alla configurazione del vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere es