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Ordinanza — n. 35172/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35172/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35172/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gerratana Christian e Velardita Gaetano, per mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza in data 15/6/2020 della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza in data 24/10/2019 del G.u.p. del Tribunale di Ragusa, che li aveva condannato per i diversi fatti di rapina aggravata e lesioni aggravate rispettivamente ascritti ai capi A) e B) a Velardita, e ai capi C), D) a Gerratana oltre al danneggiamento contestato al capo E) allo stesso Gerratana. Deducono: 1.1. Gerratana Christian. 1.1.1. Vizio di motivazione in relazione all'attribuzione di responsabilità, al reato di danneggiamento, al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35172/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso entrambi i ricorsi sono inammissibili perché propongono -in maniera eminentemente generica- questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art.192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia, anche con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali commisurazione della pena per rapina sanzione penale reati penali gravi pentito sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GERRATANA CHRISTIAN nato a VITTORIA il 22/07/1994 VELARDITA GAETANO nato a COMISO il 30/01/1995 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gerratana Christian e Velardita Gaetano, per mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza in data 15/6/2020 della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza in data 24/10/2019 del G.u.p. del Tribunale di Ragusa, che li aveva condannato per i diversi fatti di rapina aggravata e lesioni aggravate rispettivamente ascritti ai capi A) e B) a Velardita, e ai capi C), D) a Gerratana oltre al danneggiamento contestato al capo E) allo stesso Gerratana. Deducono: 1.1. Gerratana Christian. 1.1.1. Vizio di motivazione in relazione all'attribuzione di responsabilità, al reato di danneggiamento, al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente sostiene che la motivazione della Corte di appello è illogica e contraddittoria nella parte in ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità per i reati contestati e, in particolare, in relazione al danneggiamento contestato al capo E). Dubita, poi, che la Corte di appello abbia valutato le deduzioni difensive in relazione alla possibilità di ritenere che le già riconosciute circostanze attenuanti generiche fossero prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti e non solo equivalenti per come ritenuto dai giudici di merito. 1.2.

Velardita Gaetano. 1.2.1. Vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. A tal riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha omesso di motivare sulla doglianza difensiva esposta sul punto.

2. Ciò premesso entrambi i ricorsi sono inammissibili perché propongono -in maniera eminentemente generica- questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art.192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia, anche con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consiglie