Ordinanza — n. 35171/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARafi Fatiha, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 22/10/2020 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 13/2/2018 del Tribunale di Milano, che l'aveva condannata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis, cod.pen.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la scriminante dello stato di necessità che, invece, doveva ritenersi configurata in considerazione del fatto che l'imputata era priva di alloggio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35171/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFI FATIHA nato il 02/12/1976 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rafi Fatiha, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 22/10/2020 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 13/2/2018 del Tribunale di Milano, che l'aveva condannata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis, cod.pen.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la scriminante dello stato di necessità che, invece, doveva ritenersi configurata in considerazione del fatto che l'imputata era priva di alloggio.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato perché censura la sentenza della Corte di appello che, invece, ha correttamente richiamato un consolidato orientamento di legittimità, che ha più volte spiegato che «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10694 del 30/10/2019 Ud., dep. 27/03/2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296 - 01).
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere