Sentenza — n. 35170/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASpagnuolo Antonio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 12/10/2020 della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza in data 6/11/2019 del Tribunale di Vercelli, riconoscendo circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittagli per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e travisamento del fatto. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 628, comma secondo, cod.pen. 1.3. Vizio di motivazione sullo stesso punto. 1.4. Vizio di motivazione in punto di riduzione della pena ex art. 62-bis,cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 150 cod. pen; Sentenza — n. 35170/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e travisamento del fatto. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 628, comma secondo, cod.pen. 1.3. Vizio di motivazione sullo stesso punto. 1.4. Vizio di motivazione in punto di riduzione della pena ex art. 62-bis,cod.pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO ANTONIO nato a CROPANI il 28/11/1956 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Spagnuolo Antonio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 12/10/2020 della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza in data 6/11/2019 del Tribunale di Vercelli, riconoscendo circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittagli per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e travisamento del fatto. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 628, comma secondo, cod.pen. 1.3. Vizio di motivazione sullo stesso punto. 1.4. Vizio di motivazione in punto di riduzione della pena ex art. 62-bis,cod.pen.
2. Ciò premesso, nelle more del procedimento, in data 10/02/2021, è sopravvenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte depositato. Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. 1.2. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, rv. 217245).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnatax perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Presi