Ordinanza — n. 35169/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALombardi Antonio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 27/11/2020 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data 12/1/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo aveva condannato per il reato continuato di estorsione aggravata. Deduce: 1.1. Violazione di legge per la mancata derubricazione del reato da estorsione consumata a estorsione tentata. Con il primo motivo si sostiene che l'imputato non ha commesso nessuna estorsione in quanto i beni mobili erano in gran parte di sua proprietà.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35169/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In linea subordinata, prospetta la configurabilità dell'estorsione tentata, così derubricando la contestazione di estorsione consumata. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 649, cod.pen. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto la responsabilità dell'imputato ed escluso l'applicabilità al caso di specie dell'esimente di cui all'art. 649, cod.pen. Aggiunge che la pena inflitta appare eccessiva e sollecita la non applicazione dell'aumento di pena per la continuazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI ANTONIO nato a CASERTA il 24/06/1989 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Lombardi Antonio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 27/11/2020 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data 12/1/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo aveva condannato per il reato continuato di estorsione aggravata. Deduce: 1.1. Violazione di legge per la mancata derubricazione del reato da estorsione consumata a estorsione tentata. Con il primo motivo si sostiene che l'imputato non ha commesso nessuna estorsione in quanto i beni mobili erano in gran parte di sua proprietà.
In linea subordinata, prospetta la configurabilità dell'estorsione tentata, così derubricando la contestazione di estorsione consumata. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 649, cod.pen. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto la responsabilità dell'imputato ed escluso l'applicabilità al caso di specie dell'esimente di cui all'art. 649, cod.pen. Aggiunge che la pena inflitta appare eccessiva e sollecita la non applicazione dell'aumento di pena per la continuazione.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile per plurimel autonomeiragioni. Va premesso che la Corte di appello ha dato risposta a tutte le doglianze difensive osservando che la responsabilità era dimostrata da una pluralità di elementi convergenti nel senso della colpevolezza (denuncia persona offesa e verbale di riconoscimento fotografico); che non poteva essere applicata l'esimente di cui all'ar. 649, cod.pen. in forza del consolidato orientamento di legittimità che nega la sua configurabilità per il reato di estorsione; che il trattamento sanzionatorio era da considerarsi del tutto mite, tenendo conto delle modalità della condotta, realizzata con l'uso di armi e al fine di procurarsi sostanze stupefacenti. 2.1.
La prima ragione di inammissibilità si rinviene nel fatto che il ricorrente propone questioni non consentite in sede di legittimità, atteso che i motivi non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentatìve e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.2.
Il ricorso si mostra, poi, manifestamente infondato sia nella parte in cui assume l'applicabilità dell'art. 649, cod.pen., sia nella parte in cui sostiene la configurabilità del tentativo. Sotto il primo profilo, la manifesta infondatezza discende sia dal chiaro dettato dell'art. 649, cod.pen. che al suo terzo comma prevede che la causa di non punibilità in esso prevista non si applica ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone; sia per il -conseguente- orientamento di legittimità correttamente richiamato dalla Corte di appello.
Sotto il secondo profilo, la manifesta infondatezza discende dalla ricostruzione stessa dei fatti, da dove emerge che Lombardi ha reiteratamente e quasi quotidianamente preteso con la violenza e ottenuto denaro (e non solo beni mobili) dai suoi congiunti, così che il reato si è realizzato nella sua forma consumata, con il conseguimento dell'ingiusto profitto. 2.3. Va, infine, rilevata l'assoluta genericità e indeterminatezza delle richieste relative al trattamento sanzionatorio e alla misura degli aumenti in continuazione ovvero alla loro esclusione, in relazione ai quali le istanze difensive non superano la soglia della mera evocazione del tutto priva di censure alla sentenza impugnata.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in d