Ordinanza — n. 35168/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAParentignoti Rosario, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 18/6/2020 della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza in data 7/6/2018 del G.i.p. del Tribunale di Siracusa che lo aveva condannato per i retai di violazione di domicilio e rapina aggravata. 1.1. Con un unico motivo sostiene che il trattamento sanzionatorio è gravoso e che andavano riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35168/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto provoca la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARENTIGNOTI ROSARIO nato a AVOLA il 14/07/1984 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Parentignoti Rosario, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 18/6/2020 della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza in data 7/6/2018 del G.i.p. del Tribunale di Siracusa che lo aveva condannato per i retai di violazione di domicilio e rapina aggravata. 1.1. Con un unico motivo sostiene che il trattamento sanzionatorio è gravoso e che andavano riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione di eccessività della pena e di riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione, con la conseguente indeterminatezza e aspecificità dell'impugnazione. Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
3. Quanto esposto provoca la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est.