Ordinanza — n. 35167/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABadiari Said, per mezzo del proprio difensore ricorre avverso la sentenza in data 9/11/2020 della Corte di appello di Genova che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di elemento positivamente valutabili in favore dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35167/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di elemento positivamente valutabili in favore dell'imputato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADIARI SAID nato il 24/12/1990 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdatry—avviscr atte-inrbi; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Badiari Said, per mezzo del proprio difensore ricorre avverso la sentenza in data 9/11/2020 della Corte di appello di Genova che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di elemento positivamente valutabili in favore dell'imputato.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.. da qui l'inammissibilità del ricorso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il