Ordinanza — n. 35166/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAntolini Roberto, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 23/6/2020 della Corte di appello di Ancona che ha riformato la sentenza in data 18/4/2018 del Tribunale di Fermo, assolvendolo dal reato di cui all'art. 594, cod.pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rideterminando la pena inflittagli per i reati di cui agli artt. 392 e 393, cod.pen. ritenuti in continuazione. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione del divieto di reformatio in pejus in quanto la Corte di appello ha applicato un aumento della pena per la recidiva che, in realtà, non era stata ritenuta in primo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35166/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 594, cod.pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rideterminando la pena inflittagli per i reati di cui agli artt. 392 e 393, cod.pen. ritenuti in continuazione. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione del divieto di reformatio in pejus in quanto la Corte di appello ha applicato un aumento della pena per la recidiva che, in realtà, non era stata ritenuta in primo grado.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTOLINI ROBERTO nato a FERMO il 15/11/1966 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Antolini Roberto, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 23/6/2020 della Corte di appello di Ancona che ha riformato la sentenza in data 18/4/2018 del Tribunale di Fermo, assolvendolo dal reato di cui all'art. 594, cod.pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rideterminando la pena inflittagli per i reati di cui agli artt. 392 e 393, cod.pen. ritenuti in continuazione. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione del divieto di reformatio in pejus in quanto la Corte di appello ha applicato un aumento della pena per la recidiva che, in realtà, non era stata ritenuta in primo grado.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, ove si consideri che il tribunale ha irrogato la pena complessiva senza specificare i criteri adottati per la sua determinazione, così che la Corte di appello -non avendo apportato alcun aumento della pena finale- ha fatto legittimo ricorso ai propri poteri d'integrazione della motivazione della sentenza impugnata, giacchè l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena non dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di motivazione che ben può essere integrata dal giudice del gravame e, dall'altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile davanti a sé (cfr. in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano, Rv. 260303 - 01).
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco A