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Ordinanza — n. 35164/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for resistance to public official as conduct was legally justified under specific statute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35164/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giancarlo Di Pinto inadmissible regarding a conviction for resistance to a public official. The defense argued the defendant's conduct was legitimate, but the appellate court had already correctly assessed the objective and subjective elements of the crime. The court rejected this re-evaluation as factually unsupported and procedurally improper for a court of last instance.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on a non-authorized re-evaluation of factual sources regarding the legitimacy of conduct under Art. 393-bis is inadmissible if the lower court's reasoning was linear and logical.

Parole chiave

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resistance to public official legitimate conduct defense inadmissible appeal factual re-evaluation court of last instance rinuncia al dibattimento orale infrazione alle norme della circolazione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato in considerazione del fatto che la condotta dell'imputato era legittima ex art. 393-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 393-bis cod. pen
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato in considerazione del fatto che la condotta dell'imputato era legittima ex art. 393-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PINTO GIANCARLO nato a NAPOLI il 11/03/1978 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo Di Pinto avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato in considerazione del fatto che la condotta dell'imputato era legittima ex art. 393-bis cod. pen. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 motivo di ricorso è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consi estensore Il Pre