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Ordinanza — n. 35163/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural law rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35163/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Gravina's appeal against the Bologna Court of Appeal's sentence inadmissible. Gravina attempted to file the appeal personally, violating the new procedural law which requires representation for such challenges. Consequently, the court rejected the claim and ordered Gravina to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A criminal appeal filed personally by the convicted party against a judgment rendered under the new procedural regime is inadmissible due to lack of standing.

Parole chiave

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criminal appeal standing personal filing prohibition procedural law reform inadmissible appeal legal costs award istanza di revisione penale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna, ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA LUIGI nato a NAPOLI il 15/03/1959 avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA- udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna, ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena finale inflitta a Luigi Gravina in relazione al reato di evasione.

2. Ricorr.seju&igi Gravina, personalmente, che chiede l'annullamento e-Lt dell'i dinanza impugnata.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consiglie( estensore b ? Il Presidente Ma