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Ordinanza — n. 35162/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35162/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35162/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Scano avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35162/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena precedenti penali gravi alleggerimento della pena sanzioni penali proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANO ALESSIO nato a CAGLIARI il 25/04/1982 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; r

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Scano avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali i precedenti penali anche specifici dell'imputato.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consi estensore Il Presid