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Ordinanza — n. 35160/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35160/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35160/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fiore D'Avino avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso in relazione alla violazione di legge avente ad oggetto la irregolarità del deposito della nomina avvenuta a mezzo mali semplice, nonché il motivo di ricorso avente ad oggetto il vizio di motivazione in punto di declaratoria di responsabilità dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 96 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35160/2021 — snpen · Corte di Cassazione: entrambi i motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La seconda censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione. La prima censura è anch'essa palesemente infondata, posto che la nomina del difensore non è stata fatta nel rispetto delle formalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen.

Parole chiave

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censure procedurali esame della domanda d'asilo motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedura di ricusazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 96 cod. proc. pen
La prima censura è anch'essa palesemente infondata, posto che la nomina del difensore non è stata fatta nel rispetto delle formalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVINO FIORE nato a CASTELLO DI CISTERNA il 24/05/1956 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; fi

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fiore D'Avino avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso in relazione alla violazione di legge avente ad oggetto la irregolarità del deposito della nomina avvenuta a mezzo mali semplice, nonché il motivo di ricorso avente ad oggetto il vizio di motivazione in punto di declaratoria di responsabilità dell'imputato.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. entrambi i motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La seconda censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione. La prima censura è anch'essa palesemente infondata, posto che la nomina del difensore non è stata fatta nel rispetto delle formalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consiglieri en