Ordinanza — n. 35159/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Barbato avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso in relazione alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa la sussistenza della prova del reato contestato 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35159/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO GIOVANNI nato a CATANIA il 10/06/1983 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Barbato avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso in relazione alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa la sussistenza della prova del reato contestato 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consi Fl i re estensore Il Presid