Ordinanza — n. 35153/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto il ricorso proposti nell'interesse di Santo Guido Contarino avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di evasione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso relativ al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35153/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTARINO SANTO GUIDO nato a CATANIA il 20/11/1956 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposti nell'interesse di Santo Guido Contarino avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di evasione.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso relativ al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla gravità della condotta, ai precedenti penali e alla assenza di elementi positivi di valutazione. Il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Con tensore