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Ordinanza — n. 35149/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35149/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35149/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Matteo Tullo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione al contenimento, nel minimo, della pena avendo riguardo alla scelta del rito abbreviato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35149/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione al contenimento, nel minimo, della pena avendo riguardo alla scelta del rito abbreviato.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza luogo del reato deposizione inattendibile vie di fatto gravi addebiti penali confessione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TULLO MATTEO nato a CERIGNOLA il 30/01/1994 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Matteo Tullo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

2. L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione al contenimento, nel minimo, della pena avendo riguardo alla scelta del rito abbreviato.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, dopo avere premesso che la scelta del rito non dà diritto ad alcuna riduzione di pena, ha evidenziato la congruità della pena in relazione alla gravità della condotta.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consigli estensore Il Presidente Maria Sa Vigna Stefano Mog