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Ordinanza — n. 35148/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35148/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35148/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Simone Marinelli ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha confermato la sua condanna alla pena di legge per il reato di evasione. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del reato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35148/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori allegazioni fattuali non credibili scemata imputabilità difetto di prova del nesso causale testimone a carico colpa concomitante
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI SIMONE nato a GENOVA il 23/09/1994 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Simone Marinelli ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha confermato la sua condanna alla pena di legge per il reato di evasione.

2. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del reato.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. L'imputato ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

5. A ciò si aggiunga che, fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza - nella quale si sottolinea che l'imputato era autorizzato ad uscire dalla propria abitazione unicamente per recarsi al Ser. T. e non certo per compiere commissioni personali - il motivo di ricorso sulla sussistenza del dolo del reato di evasione si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ()culi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 aggio 2021 Il consi ensoFé [.) ri 3; TATA Il President