Ordinanza — n. 35146/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGaetano Telegrafo ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 388, sesto comma, cod. pen. Il ricorrente eccepisce 1) la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35146/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELEGRAFO GAETANO nato a BARI il 27/09/1943 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gaetano Telegrafo ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 388, sesto comma, cod. pen.
2. Il ricorrente eccepisce 1) la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
2) il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del danno;
3) la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. I motivi sono all'evidenza privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La prima censura della difesa è comunque manifestamente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha evidenziato che l'imputato aveva consapevolmente sottratto i beni alla procedura esecutiva intentata da Muschitello. Del, pari, anche la seconda censura è manifestamente infondata, essendo la parte offesa in possesso di un titolo esecutivo nei confronti della società GITE.
Quanto al mancato riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte ha puntualmente messo in evidenza che si trattava di un debito risalente nel tempo che il debitore ha dovuto fare valere in due gradi di giudizio senza mai ricevere una offerta risarcitoria; ciò fa correttamente ritenere il fatto non di lieve tenuità. 5.Deve, infine, evidenziarsi che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, solo se questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria.
Nella specie, deve escludersi la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che ha prodotto una memoria intempestiva.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consi