Ordinanza — n. 35145/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULVIRENTI GIUSEPPE nato a CATANIA il 05/04/1978 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; 1.Giuseppe Pulvirenti ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, a seguito di annullamento di questa Corte per difetto di motivazione in relazione all'operato aumento facoltativo di pena per l'applicazione della recidiva ex art. 63, quarto comma cod. pen., ha confermato la condanna dello stesso per il reato di rapina pluriaggravata alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35145/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULVIRENTI GIUSEPPE nato a CATANIA il 05/04/1978 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Giuseppe Pulvirenti ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, a seguito di annullamento di questa Corte per difetto di motivazione in relazione all'operato aumento facoltativo di pena per l'applicazione della recidiva ex art. 63, quarto comma cod. pen., ha confermato la condanna dello stesso per il reato di rapina pluriaggravata alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
2. L'imputato, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità in relazione alla applicazione della recidiva facoltativa.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il motivo afferisce unicamente al trattamento punitivo ed è sorretti da congrua e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consigli tensore Il