Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and impermissible factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a violation of law based on a lack of specificity in the lower court's reasoning and a request to re-evaluate factual evidence. The court rejected this, noting the appeal merely repeated arguments already properly addressed by the appellate decision without providing specific grounds for re-examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already examined and if it attempts an impermissible re-evaluation of factual evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMZIU LAZIM nato il 15/02/1981 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lazim Amziu avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per violenza a pubblico ufficiale.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato, nonché la memoria difensiva.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod. pen.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consige estensore Il P