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Ordinanza — n. 35141/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35141/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35141/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Perdichizz,ii avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. in relazione alla falsa denuncia di smarrimento di un assegno, in realtà consegnato a Michele Fugazzotto. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione al fatto che, nessuna querela era stata presenta da Fugazzotto e che, pertanto, il reato era improcedibile. Letta la memoria nella quale si insiste sulla improcedibilità del reato.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen, art. 647 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35141/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato, quando si abbia riguardo al principio secondo il quale la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di una obbligazione, integra il delitto di calunnia anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d. d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall'art. 368 cod. pen. , vi sono, oltre a quello di cui all'art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione, reati procedibili di ufficio.

Parole chiave

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denuncia mendace messa in circolazione di monete false inchiesta per falsità atti reato economico istruzione penale per appropriazione indebita abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Perdichizz,ii avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.
art. 647 cod. pen
, vi sono, oltre a quello di cui all'art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione, reati procedibili di ufficio.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERDICHIZZI MICHELE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/04/1964 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Perdichizz,ii avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. in relazione alla falsa denuncia di smarrimento di un assegno, in realtà consegnato a Michele Fugazzotto.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione al fatto che, nessuna querela era stata presenta da Fugazzotto e che, pertanto, il reato era improcedibile. Letta la memoria nella quale si insiste sulla improcedibilità del reato.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato, quando si abbia riguardo al principio secondo il quale la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di una obbligazione, integra il delitto di calunnia anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d. d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall'art. 368 cod. pen. , vi sono, oltre a quello di cui all'art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione, reati procedibili di ufficio.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 stensore