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Ordinanza — n. 35139/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35139/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35139/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Cutaia avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.Entrambi i motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35139/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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trauma da colpo di frusta inesigibile malgrado lesioni salute abbandono per lesioni personali omissione di soccorso infrazione alle norme della circolazione lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTAIA SALVATORE nato a PIETRAPERZIA il 11/09/1964 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Cutaia avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.Entrambi i motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Cons e estensore Il Presidente Maria igna Stefano Mogini E. L t