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Ordinanza — n. 35135/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35135/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35135/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Wendy Massa avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione in relazione 1) alla sussistenza del reato;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35135/2021 — snpen · Corte di Cassazione: al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e 3) al rigetto di conversione della pena detentiva nella corrispondente specie di sanzione sostitutiva.

Parole chiave

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sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda riscossione di pene pecuniarie attenuazione della pena assistenza riabilitativa sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA WENDY nato a CUNEO il 11/11/1992 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Wendy Massa avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione in relazione 1) alla sussistenza del reato;

2) al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e 3) al rigetto di conversione della pena detentiva nella corrispondente specie di sanzione sostitutiva.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Le censure della difesa sono indeducibili nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato per cui è intervenuta condanna.

5. La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per la manifesta infondatezza della questione sollevata che involge una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

6. La mancata sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria è stata congruamente motivata in ragione della personalità dell'imputato, alla luce delle risultanze del certificato penale 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consig e.tensore Il Preside