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Ordinanza — n. 35133/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35133/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35133/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Daniele Raffa e Claudio Risitano avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di concorso in oltraggio a pubblico ufficiale. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i comuni motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena nel minimo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35133/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAFFA DANIELE nato a MESSINA il 24/08/1982 RISITANO CLAUDIO nato a MESSINA il 30/03/1987 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Daniele Raffa e Claudio Risitano avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di concorso in oltraggio a pubblico ufficiale.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i comuni motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena nel minimo.

3. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili.

4. Il motivo relativo al vizio di motivazione è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Le censure della difesa sono indeducibili nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato per cui è intervenuta condanna.

5. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla gravità della condotta e alla assenza di elementi positivi di valutazione. Il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).

6. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci