Ordinanza — n. 35132/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetti i ricorsi proposti nell'interesse di Domenico Mirko Fazzone e Giuseppe Colètti avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, quanto a Fazzone e di favoreggiamento, quanto a Calktti. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo comune) e al vizio di motivazione (motivo di Fazzone).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35132/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAZZONE DOMENICO MIRKO nato a MARSALA il 05/04/1986 COLLETTI GIUSEPPE nato a MARSALA il 26/08/1991 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Domenico Mirko Fazzone e Giuseppe Colètti avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, quanto a Fazzone e di favoreggiamento, quanto a Calktti.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo comune) e al vizio di motivazione (motivo di Fazzone).
3. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili.
4. Il motivo di Fazzone relativo al vizio di motivazione è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Le censure della difesa sono indeducibili nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato per cui è intervenuta condanna.
5. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata all'esistenza di precedenti penali per entrambi.
6. Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consiglie stens