Ordinanza — n. 35131/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 23.9.2020 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di Presta Andrea, imputato del reato di cui all'art. 424 cod. pen. commesso il 23.5.2020, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 424 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35131/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in data 23.9.2020 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di Presta Andrea, imputato del reato di cui all'art. 424 cod. pen. commesso il 23.5.2020, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTA ANDREA nato a TARANTO il 27/09/1993 avverso la sentenza del 23/09/2020 del GIP TRIBUNALE di TARANTO4Eleto—avatscreffe-i3agti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 23.9.2020 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di Presta Andrea, imputato del reato di cui all'art. 424 cod. pen. commesso il 23.5.2020, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione.
2. Ha proposto comune ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in ordine alla insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
4. Dunque, il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
5. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrentt al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna di ciascuno al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il Consigliere estensore Il President