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Ordinanza — n. 35129/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35129/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35129/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE LUIGI nato a TORREMAGGIORE il 27/09/1954 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAtattrarv.fscre+fe-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Il difensore di Calabrese Luigi ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza pronunciata in data 22.1.2020 con la quale la quinta sezione della Corte di cassazione, adita con ricorso dell'imputato Calabrese Luigi, aveva pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza pronunciata in data 16.4.2018 dalla Corte di appello di Venezia "limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari". La sentenza impugnata aveva escluso che fosse intervenuta la prescrizione del reato solo sulla base di "palese errore di fatto, dovuto probabilmente alla mancata lettura del punto indicato nella memoria depositata e/o ad un mancato esame della motivazione della sentenza di primo grado".

Regesto Legislator

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art. 625- bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35129/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza pronunciata in data 22.1.2020 con la quale la quinta sezione della Corte di cassazione, adita con ricorso dell'imputato Calabrese Luigi, aveva pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza pronunciata in data 16.4.2018 dalla Corte di appello di Venezia "limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari". La sentenza impugnata aveva escluso che fosse intervenuta la prescrizione del reato solo sulla base di "palese errore di fatto, dovuto probabilmente alla mancata lettura del punto indicato nella memoria depositata e/o ad un mancato esame della motivazione della sentenza di primo grado".

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione criminalità persistente errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 625- bis cod. proc. pen
Il difensore di Calabrese Luigi ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE LUIGI nato a TORREMAGGIORE il 27/09/1954 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAtattrarv.fscre+fe-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il difensore di Calabrese Luigi ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza pronunciata in data 22.1.2020 con la quale la quinta sezione della Corte di cassazione, adita con ricorso dell'imputato Calabrese Luigi, aveva pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza pronunciata in data 16.4.2018 dalla Corte di appello di Venezia "limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari". La sentenza impugnata aveva escluso che fosse intervenuta la prescrizione del reato solo sulla base di "palese errore di fatto, dovuto probabilmente alla mancata lettura del punto indicato nella memoria depositata e/o ad un mancato esame della motivazione della sentenza di primo grado".

Il ricorso è, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., inammissibile perché proposto al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 della norma citata, che limita l'istituto del ricorso straordinario ai casi di errore materiale o di fatto. Il ricorso denuncia errore in ordine alla sussistenza della causa di estinzione del reato del decorso del termine di prescrizione, punto in ordine al quale la sentenza impugnata ha espressamente statuito, negando che fosse intervenuta la prescrizione. La difesa denuncia che tale statuizione sarebbe erronea, in quanto fondata sul presupposto che fosse stata ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, e non invece, come assume la difesa, la recidiva semplice.

In questa sede è sufficiente rilevare che il ricorso, in realtà, denuncia errore di diritto in relazione alla qualificazione della recidiva ritenuta dalle sentenze di merito, questione che la difesa aveva, con memoria, posta - assumendo che fosse stata ritenuta la recidiva semplice - e che invece la Corte di cassazione ha deciso nel senso che era stata ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, e quindi il ricorso straordinario risulta proposto al di fuori dei casi consentiti. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna di al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021.