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Ordinanza — n. 35127/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35127/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35127/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTUCCIA FRANCESCO nato a ALESSANDRIA il 28/11/1970 avverso l'ordinanza del 03/06/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Restuccia Francesco, è stata impugnata la ordinanza depositata in data 5.6.2020 dal Tribunale di Busto Arsizio, quale giudice dell'esecuzione. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 0?/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma l, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35127/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Un., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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diritto a un difensore permesso di promuovere un procedimento penale difetto di legittimazione patrocinio non autorizzato patrocinio obbligatorio restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTUCCIA FRANCESCO nato a ALESSANDRIA il 28/11/1970 avverso l'ordinanza del 03/06/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Restuccia Francesco, è stata impugnata la ordinanza depositata in data 5.6.2020 dal Tribunale di Busto Arsizio, quale giudice dell'esecuzione. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 0?/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma l, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

Un., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il Consigliere relatore Il Pre