Ordinanza — n. 35126/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 18/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; (pfb Con ordinanza depositata in data 22.6.2020 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto da Graviano Giuseppe avverso il decreto con cui, in data 2.1.2020, il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha disposto il trattenimento di missiva destinata al Graviano. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Graviano Giuseppe, denunciando difetto di motivazione in ordine alla necessità di trattenimento della missiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 15 Cost; Ordinanza — n. 35126/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità La disciplina sulle limitazioni e sui controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è interamente regolata dalla L. n. 354 del 1975, art. 18-ter, come modificata, per la materia, dalla L. 8 aprile 2004, n.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 18/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; (pfb
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 22.6.2020 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto da Graviano Giuseppe avverso il decreto con cui, in data 2.1.2020, il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha disposto il trattenimento di missiva destinata al Graviano. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Graviano Giuseppe, denunciando difetto di motivazione in ordine alla necessità di trattenimento della missiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità La disciplina sulle limitazioni e sui controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è interamente regolata dalla L. n. 354 del 1975, art. 18-ter, come modificata, per la materia, dalla L. 8 aprile 2004, n.
95. Il comma 1 della citata disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni, il visto di controllo ed il controllo del contenuto delle buste, disciplinati dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 4, possano essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto e tali restrizioni, perché limitative di un diritto fondamentale della persona, sono, ai sensi dell'art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, sicché la loro adozione è rimessa ad un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi normativamente previsti.
Lo speciale regime detentivo, previsto dall'art. 41-bis ord. pen., prevede espressamente la sottoposizione al visto di censura della corrispondenza, di cui al comma 1 dell'art. 18-ter ord. pen., e l'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'assenza di comunicazioni tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. Il provvedimento impugnato ha giustificato il trattenimento della corrispondenza diretta al ricorrente in ragione del contenuto criptico della missiva ("... contiene infatti alcune dichiarazioni di strano tenore, contenuto poco chiaro e dubbia finalità ...") e quindi del pericolo che con essa fossero veicolati messaggi pericolosi per l'ordine e la sicurezza.
Il ricorso articola censura motivazionale sull'assunto che la menzionata giustificazione, priva di indicazione dell'espressioni lessicali utilizzate nella missiva, si risolverebbe in una apodittica e incontrollabile affermazione. E' stato peraltro precisato che, con riguardo al trattenimento della corrispondenza in arrivo al detenuto, la esigenza di non rendere noto il contenuto che l'amministrazione assume essere pericoloso ove conosciuto dal suo destinatario limita il controllo giurisdizionale alla verifica del motivo del trattenimento e del fatto che il contenuto della missiva sia stato effettivamente valutato dall'organo giurisdizionale (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692).
Nel caso in esame, l'autorità giudiziaria ha preso visione della missiva e ha validato la valutazione che ha giustificato il trattenimento, specificando che la parte ritenuta pericolosa riguardava solo alcune espressioni ritenute oscure. Risulta dunque essere stato assolto l'onere motivazionale dovuto nello specifico caso in esame. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021.