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Ordinanza — n. 35125/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35125/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35125/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIONTA PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/08/1977 avverso l'ordinanza del 11/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; iko Con ordinanza depositata in data 22.6.2020 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo presentato da Gionta Pasquale avverso l'ordinanza con cui, in data 8.11.2019, il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata per i semestri dal 28.11.2011 al 28.11.2013 e dal 28.5.2017 al 28.11.2018, ha riconosciuto giorni 90 di liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 28.5.2017 al 28.11.2017 e dal 28.5.2018 al 28.11.2018, con rigetto nel resto. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Gionta Pasquale, denunciando violazione di legge in quanto alcune infrazioni disciplinari non erano state formalmente contestate al detenuto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35125/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; iko Con ordinanza depositata in data 22.6.2020 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo presentato da Gionta Pasquale avverso l'ordinanza con cui, in data 8.11.2019, il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata per i semestri dal 28.11.2011 al 28.11.2013 e dal 28.5.2017 al 28.11.2018, ha riconosciuto giorni 90 di liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 28.5.2017 al 28.11.2017 e dal 28.5.2018 al 28.11.2018, con rigetto nel resto. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Gionta Pasquale, denunciando violazione di legge in quanto alcune infrazioni disciplinari non erano state formalmente contestate al detenuto.

Parole chiave

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controllo periodico della detenzione mantenimento della carcerazione preventiva diritti del detenuto procedura di rivendicazione nel pignoramento diritti della difesa semiprigionia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIONTA PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/08/1977 avverso l'ordinanza del 11/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; iko

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza depositata in data 22.6.2020 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo presentato da Gionta Pasquale avverso l'ordinanza con cui, in data 8.11.2019, il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata per i semestri dal 28.11.2011 al 28.11.2013 e dal 28.5.2017 al 28.11.2018, ha riconosciuto giorni 90 di liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 28.5.2017 al 28.11.2017 e dal 28.5.2018 al 28.11.2018, con rigetto nel resto. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Gionta Pasquale, denunciando violazione di legge in quanto alcune infrazioni disciplinari non erano state formalmente contestate al detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, articolato genericamente, è manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. L'ordinanza impugnata ha confermato la decisione negativa sulla richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata per cinque semestri (dal 28.11.2011 al 28.11.2013 e dal 28.11.2017 al 28.5.2018). Il ricorso ha impugnato tale decisione denunciando che "alcune delle ammonizioni sollevate nei confronti del detenuto sono state effettuate senza rispettare i criteri di legge che l'ordinamento penitenziario detta in materia di contestazione di una violazione delle regole di vita carceraria", senza peraltro precisare le infrazioni disciplinari che sarebbero state sanzionate senza il rispetto delle formalità volte a garantire il diritto di difesa.

Inoltre, le eventuali inosservanze della procedura di contestazione delle infrazioni disciplinari vanno fatte valere nel procedimento che le riguarda, e non nel giudizio sui periodi di liberazione anticipata che di quelle violazioni deve tener conto. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presid