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Ordinanza — n. 35123/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35123/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35123/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 11/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;RITENUTO IN FATTO Con ordinanza depositata in data 16.6.2020 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Attanasio Alessio avverso l'ordinanza con la quale, in data 1.7.2019, il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto la richiesta di sottoposizione a visita medica. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Attanasio Alessio, denunciando violazione di legge in quanto il trasferimento del detenuto, intervenuto nelle more del procedimento, non incide sulla fondatezza del reclamo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35123/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;RITENUTO IN FATTO Con ordinanza depositata in data 16.6.2020 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Attanasio Alessio avverso l'ordinanza con la quale, in data 1.7.2019, il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto la richiesta di sottoposizione a visita medica. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Attanasio Alessio, denunciando violazione di legge in quanto il trasferimento del detenuto, intervenuto nelle more del procedimento, non incide sulla fondatezza del reclamo.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute collocamento in una casa di salute o di custodia domanda d'asilo di rom perizia medica insufficiente persecuzione rilevante per l'asilo allontanamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 11/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;RITENUTO IN FATTO Con ordinanza depositata in data 16.6.2020 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Attanasio Alessio avverso l'ordinanza con la quale, in data 1.7.2019, il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto la richiesta di sottoposizione a visita medica. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Attanasio Alessio, denunciando violazione di legge in quanto il trasferimento del detenuto, intervenuto nelle more del procedimento, non incide sulla fondatezza del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, essendo il ricorrente trasferito dall'istituto di pena rispetto al quale dovrebbe aver effetto la tutela giurisdizionale chiesta dal detenuto. L'ordinanza impugnata ha rilevato che al momento della decisione del magistrato di sorveglianza il detenuto reclamante era stato trasferito in altro istituto, e quindi non poteva ottenere un ordine diretto alla casa di reclusione di Spoleto. La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 5.3.2021, n. 17812), con orientamento ormai costante, ritiene in effetti che, in materia di reclami penitenziari, l'interesse all'impugnazione prescinde, in linea generale, dalla permanente vigenza dell'atto impugnato, ma presuppone che la decisione chiesta possa effettivamente incidere sulla posizione soggettiva che si intende tutelare.

Ne consegue che l'interesse concreto all'impugnazione, da riferire al singolo detenuto reclamante, viene meno nel caso in cui - essendo la regolamentazione censurata propria e peculiare di un determinato istituto di pena - il soggetto interessato venga altrove destinato ad espiare la pena. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Michele Bianghi Angela Tardio da