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Ordinanza — n. 35122/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35122/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35122/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO MARIO nato a NAPOLI il 16/01/1985 avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; A.Afì Con ordinanza depositata in data 25.9.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Buono Mario avverso la proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. disposta con decreto in data 8.5.2019 del Ministro della Giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Buono Mario, denunciando la assenza di motivazione in ordine alla verifica della attualità del pericolo di mantenere collegamenti con il sodalizio di appartenenza, a fronte di un livello solo esecutivo della partecipazione associativa e della completa disarticolazione, nell'attualità, del clan.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35122/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; A.Afì Con ordinanza depositata in data 25.9.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Buono Mario avverso la proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. disposta con decreto in data 8.5.2019 del Ministro della Giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Buono Mario, denunciando la assenza di motivazione in ordine alla verifica della attualità del pericolo di mantenere collegamenti con il sodalizio di appartenenza, a fronte di un livello solo esecutivo della partecipazione associativa e della completa disarticolazione, nell'attualità, del clan.

Parole chiave

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proroga della curatela differimento dell'esecuzione della pena permesso di promuovere un procedimento penale assistenza riabilitativa proroga della misura terapeutica organizzazione criminale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO MARIO nato a NAPOLI il 16/01/1985 avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; A.Afì

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza depositata in data 25.9.2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Buono Mario avverso la proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. disposta con decreto in data 8.5.2019 del Ministro della Giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Buono Mario, denunciando la assenza di motivazione in ordine alla verifica della attualità del pericolo di mantenere collegamenti con il sodalizio di appartenenza, a fronte di un livello solo esecutivo della partecipazione associativa e della completa disarticolazione, nell'attualità, del clan.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato ed ha contenuto di merito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'ordinanza impugnata ha specificamente motivato la sussistenza, nell'attualità, del pericolo che il detenuto, ove ammesso al regime ordinario, mantenga il collegamento con la criminalità organizzata, osservando, da una parte, che il gruppo criminale di riferimento era ancora operativo e, dall'altra, che il detenuto, mai dissociatosi, vi era stato inserito a livello non solo esecutivo, ma anche di rilievo fiduciario.

Il ricorso si risolve nella esposizione di una alternativa lettura dei dati disponibili, nel segno di un ridimensionamento della operatività nell'attualità del clan di riferimento e del livello di inserimento nello stesso del detenuto, così in diretta contrapposizione con quanto ritenuto dal provvedimento impugnato. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estensore Il Presidente M ifiltil-tk nylii rtfOul cA Lil-57-71-3-Z-1;: IN ("