Ordinanza — n. 35121/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMENI MOHAMED ALI nato il 12/01/1989 avverso la sentenza del 28/06/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; frA3 Con sentenza pronunciata in data 28.6.2019 il Tribunale di Rimini ha dichiarato Rameni Mohamed Ali colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 10.3.2017, condannandolo alla pena di C 3.000 di ammenda. Ha presentato atto di appello convertito in ricorso per cassazione il difensore di Rameni Mohamed Ali, denunciando violazione della norma incriminatrice e difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 legge n. 110/1975; Ordinanza — n. 35121/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110/1975, commesso il 10.3.2017, condannandolo alla pena di C 3.000 di ammenda. Ha presentato atto di appello convertito in ricorso per cassazione il difensore di Rameni Mohamed Ali, denunciando violazione della norma incriminatrice e difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMENI MOHAMED ALI nato il 12/01/1989 avverso la sentenza del 28/06/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; frA3
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 28.6.2019 il Tribunale di Rimini ha dichiarato Rameni Mohamed Ali colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 10.3.2017, condannandolo alla pena di C 3.000 di ammenda. Ha presentato atto di appello convertito in ricorso per cassazione il difensore di Rameni Mohamed Ali, denunciando violazione della norma incriminatrice e difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato ed è articolato genericamente, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. In punto responsabilità, la censura viene articolata sotto il profilo che il fatto era stato accertato all'interno di un vagone ferroviario utilizzato dall'imputato come abitazione. Il motivo è manifestamente infondato, trattandosi di luogo aperto al pubblico e non della abitazione dell'imputato. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il ricorso non ha prospettato che non siano stati valutati parametri specificamente prospettati al primo giudice, non risultando, d'altra parte, che sia stata proposta richiesta in sede di conclusioni. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consiglier