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Ordinanza — n. 35120/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35120/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35120/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERO NICOLA nato a GRICIGNANO DI AVERSA il 27/10/1953 avverso l'ordinanza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con ordinanza depositata in data 10.9.2020 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato l'indulto applicato a Autiero Nicola nella complessiva misura di anni uno, mesi uno di reclusione ed C 309,87 di ammenda ed C 400 di multa. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Autiero Nicola, denunciando violazione di legge in quanto la revoca del beneficio non poteva essere disposta una volta divenuto definitivo il provvedimento applicativo.

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. n. 309/90, art. 1 legge n. 241/2006; Ordinanza — n. 35120/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Autiero Nicola, denunciando violazione di legge in quanto la revoca del beneficio non poteva essere disposta una volta divenuto definitivo il provvedimento applicativo.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale revoca dell'annullamento remissione della pena impugnabilità della decisione di rinvio revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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art. 74 d.P.R. n. 309/90
L'applicazione dell'indulto - disposta con diverse ordinanze pronunciate in data 20.5.2010, 14.1.2013 e 13.12.2012 - è stata revocata per la sopravvenuta condanna - con sentenza divenuta irrevocabile 1'8.3.2019 - per delitto (art. 74 d.P.R.
art. 1 legge n. 241/2006
L'ordinanza impugnata ha dunque correttamente applicato l'art. 1 legge n. 241/2006, che all'ultimo comma prevede la revoca dell'indulto già applicato nel caso di condanna a pena non inferiore ad anni due di reclusione per delitto commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERO NICOLA nato a GRICIGNANO DI AVERSA il 27/10/1953 avverso l'ordinanza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza depositata in data 10.9.2020 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato l'indulto applicato a Autiero Nicola nella complessiva misura di anni uno, mesi uno di reclusione ed C 309,87 di ammenda ed C 400 di multa. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di Autiero Nicola, denunciando violazione di legge in quanto la revoca del beneficio non poteva essere disposta una volta divenuto definitivo il provvedimento applicativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. L'applicazione dell'indulto - disposta con diverse ordinanze pronunciate in data 20.5.2010, 14.1.2013 e 13.12.2012 - è stata revocata per la sopravvenuta condanna - con sentenza divenuta irrevocabile 1'8.3.2019 - per delitto (art. 74 d.P.R. n. 309/90) commesso dal 30.5.2011, per il quale era stata inflitta condanna superiore ad anni due di reclusione. L'ordinanza impugnata ha dunque correttamente applicato l'art. 1 legge n. 241/2006, che all'ultimo comma prevede la revoca dell'indulto già applicato nel caso di condanna a pena non inferiore ad anni due di reclusione per delitto commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2021. Il consigliere estenso